TITOLO I : DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E STATUTO

  1. È costituita ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e ai sensi dell’art. 3 della L. 14 gennaio 2013, n. 4 una associazione federale denominata “FEDER.P.ED Federazione nazionale delle associazioni professionali dei Pedagogisti e degli Educatori”, d’ora in poi identificata come FEDER.P.ED.

1.1. La Federazione ha sede legale in Roma via delle milizie n. 58. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.2. La federazione si intende costituita con durata illimitata.

1.3 Lo Statuto vincola alla sua osservanza i Membri; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della Federazione stessa. E’ interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

TITOLO II : SCOPI, METODOLOGIA E ATTIVITÀ

  1. FEDER.P.ED. assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, è apolitica, apartitica e aconfessionale senza fini di lucro. Si propone di:
  • Aggregare in una federazione comune le varie Associazioni professionali dei Pedagogisti ed Educatori Socio Pedagogici, disciplinate dalla L. 4/2013 e normati dalla L. 205/2017 Commi 594-560 e successive modifiche. 
  • indicare standard e livelli formativi condivisi, sia in ingresso sia in itinere, per i professionisti Educatori Professionali Socio Pedagogici e Pedagogisti,

In particolare FEDER.P.ED. si propone di:

2.1. promuovere le professioni di Pedagogista ed Educatore Professionale Socio Pedagogico a favore di una cultura pedagogica in ambito formale, non formale ed informale;

2.2. promuovere lo sviluppo di una cultura pedagogica in ambito formale ed informale;

2.3. promuovere e favorire la formazione continua post laurea dei professionisti di area pedagogica;

2.4. promuovere la realizzazione, a livello nazionale, di congressi, giornate di studio, simposi, seminari e altre attività inerenti la pedagogia e l’educazione.

2.5. rendere disponibili informazioni e documentazione alle organizzazioni politiche ed alle istituzioni governative competenti; mantenere una consultazione permanente con i Pubblici Poteri, organizzazioni anche sindacali e enti locali, proponendosi come formale interlocutore degli stessi e promuovendo iniziative utili a favorire l’adeguamento normativo a livello nazionale, regionale e locale, nonché iniziative di sostegno alla professione in ambito fiscale, previdenziale e di copertura assicurativa del rischio professionale;

2.6. sostenere e divulgare ricerche scientifiche nel settore, anche in collaborazione con altri Enti, promuovendo il reperimento e l’istituzione di fondi destinati a tale fine;

2.7. curare l’avvio di servizi di informazione e documentazione a sostegno della mutua conoscenza, dell’aggiornamento e della qualità professionale di pedagogisti ed educatori socio pedagogici, valorizzando anche le moderne tecnologie di informatizzazione;

2.8. sostenere una corretta informazione sulla Pedagogia ai cittadini, con interventi di consulenza e divulgazione anche attraverso i mass media;

2.9. avviare e consolidare collegamenti funzionali con Sindacati di categoria, associazioni professionali ed altre realtà associative istituzionali o para-istituzionali attinenti alla disciplina in oggetto;

2.10. tutelare i Membri di fronte agli organismi dello Stato, degli Enti pubblici e privati che si avvalgono di servizi Educativi, formativi e pedagogici.

2.11. promuovere la pubblicazione di libri, atti congressuali e riviste scientifiche inerenti la Pedagogia e l’Educazione professionale e le scienze affini raccordandosi organicamente con iniziative pubblicistiche a livello nazionale ed internazionale;

2.12. compiere ogni altra azione utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi e alla realizzazione delle attività menzionate o da queste derivanti;

2.13. La Federazione, su mandato delle singole associazioni, può controllare l’operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell’esercizio dell’attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni, così come previsto art. 3, Legge 14 gennaio 2013, n. 4.

TITOLO III : MEMBRI DELLA FEDERAZIONE

  1. Sono Membri Ordinari della federazione tutte quelle associazioni professionali di categoria di Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio Pedagogici che rispondono ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013 nonché ai criteri previsti da FEDER.P.ED. nel proprio Regolamento Interno, che ne condividono le finalità e che si impegnino a realizzarle.

3.1. Sono Membri Sostenitori della federazione, tutte quelle associazioni che non rispondono ai requisiti previsti dalla Legge 4/2013, nonché ai criteri previsti da FEDER.P.ED. nel proprio Regolamento Interno ma che decidono di sostenere le finalità della federazione, in primo luogo le associazioni di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea in scienze dell’educazione e scienze pedagogiche nonché associazioni di stakeholders attive in ambito educativo. 

3.2. Tutti i Membri hanno pari diritti e pari doveri e sono tenuti al rispetto del presente Statuto, del Codice Deontologico e del Regolamento Interno.

3.3. Tutti i Membri devono garantire l’esercizio delle funzioni democratiche e la trasparenza nella composizione degli organi direttivi, in armonia con il dettato previsto dalla legge 4 del 2013, le associazioni aderenti non possono aver rinnovato l’incarico presidenziale per più di due mandati consecutivi e, in ogni caso, non oltre il termine massimo di 8 anni, pena l’espulsione articolo 5.3.

TITOLO IV: MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI MEMBRI

  1. Le domande di ammissione a FEDER.P.ED devono essere indirizzate al Presidente, secondo le modalità previste dal Regolamento Interno.

4.1. Ferma restando la verifica dei requisiti di cui al Titolo III del presente Statuto, l’ammissione del nuovo Membro viene deliberata dal Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati Membri. 

4.2 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 90 giorni, motivandola. L’aspirante associato Membro può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il collegio dei probiviri.

4.3 L’ammissione a Membro è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

TITOLO V : DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI

  1. I Membri della Federazione hanno il diritto di:
    1. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    2. essere informati sulle attività della Federazione e controllare l’andamento;
    3. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge previa autorizzazione del consiglio direttivo.
    4. prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico– finanziario, consultare i verbali;
    5. votare in Assemblea purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati. Ciascun  Membro  ha diritto ad un voto.
  2.  e il dovere di:
    1. rispettare il presente statuto e il regolamento interno;
    2. versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno solare.

TITOLO VI : CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI MEMBRO

  1. Il Membro perde tale qualifica per dimissioni, morosità, espulsione, radiazione.

6.1. Dimissioni. La cessazione per dimissioni si verifica a seguito di una richiesta scritta dell’organizzazione interessata a firma del suo Presidente o, automaticamente, in caso di scioglimento dell’organizzazione stessa.

6.2. Morosità. Nel caso in cui un Membro risulti moroso, il Consiglio Direttivo informa l’organizzazione interessata dell’attivazione della procedura di decadenza per morosità e, dopo 6 (sei) mesi, se il Membro non ha regolarizzato la sua quota associativa, l’inerzia viene intesa come richiesta di cancellazione dal libro degli associati membri.

6.3. Espulsione. L’espulsione da FEDER.P.ED si attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo all’Assemblea degli associati Membri, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, che la deve approvare con una maggioranza della metà + 1 (uno) dei presenti. 

6.4. Radiazione. La radiazione da FEDER.P.ED si attua su proposta motivata del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei associati Membri, sentito il parere vincolante del Collegio dei Probiviri, che la deve approvare con una maggioranza della metà + 1 (uno) dei presenti.

6.5. Qualora uno o più associati di una organizzazione Membro mettano in atto comportamenti gravemente lesivi dei legittimi interessi di FEDER.P.ED. o di uno dei suoi Membri o abbiano violato gravemente il Codice Deontologico di FEDER.P.ED., il Consiglio Direttivo informa il Presidente dell’organizzazione interessata chiedendogli di intervenire sui propri associati con tutti quei provvedimenti che la situazione renda necessari (fino all’espulsione degli associati in oggetto dall’associazione Membro). Qualora l’associazione Membro non prenda i provvedimenti necessari entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione ricevuta in proposito dal Consiglio Direttivo di FEDER.P.ED, essa si assume la diretta responsabilità degli atti dei suoi associati segnalati, sottoponendosi alle procedure previste negli articoli 5.3. o 5.4. del presente Statuto.

6.6. I Membri che si siano dimessi volontariamente o siano state dichiarati decaduti per morosità possono ripresentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste nel Titolo IV.

6.7. I Membri che siano stati espulsi, qualora siano venute meno le condizioni che hanno determinato l’espulsione, possono presentare domanda di ammissione seguendo le stesse procedure previste dal Titolo IV non prima di 2 (due) anni dall’esecuzione del provvedimento di espulsione. 

6.8 I Membri che siano stati radiati non possono più presentare domanda di ammissione.

TITOLO VII : ORGANI

  1. Sono Organi di FEDER.P.ED: l’Assemblea dei Membri, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Probiviri.

TITOLO VIII : ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano di FEDER.P.ED. Si riunisce con cadenza almeno annuale (anche con sistemi di teleconferenza) ed è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

8.1. L’Assemblea è costituita da tutti i Membri. Ogni Membro è tenuto a comunicare a FEDER.P.ED i nominativi di tre propri delegati e ad aggiornarli tempestivamente in caso di eventuali sostituzioni. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del delegato che partecipa e vota.

8.2. Il diritto di voto è riservato ai Delegati dei Membri sui quali non grava un provvedimento di decadenza per morosità.

8.3. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente in carica mediante comunicazione scritta, anche elettronica, inviata con almeno 20 (venti) giorni di anticipo a tutti i Delegati, contenente giorno, ora e luogo sia della prima sia della seconda convocazione e l’elenco degli argomenti iscritti all’Ordine del giorno. In caso di motivata urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni.

8.4. L’Assemblea elegge il Presidente FEDER.P.ED.

8.5. Sono di competenza dell’Assemblea: la nomina e la revoca dei componenti gli organi sociali, l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; la ratifica delle ammissioni, delle espulsioni e delle radiazioni dei Membri; la definizione del numero di componenti del consiglio direttivo; le modifiche allo Statuto, la ratifica del Codice Deontologico e del Regolamento Interno; lo scioglimento di FEDER.P.ED.; la nomina di uno o più liquidatori; lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Federazione, la definizione delle linee annuali di politica della Federazione; le deliberazioni su tutte le questioni sottoposte al suo esame da parte degli altri Organi di FEDER.P.ED. 

8.6. Possono essere convocate ulteriori Assemblee nell’arco dello stesso anno, su richiesta della metà più 1 (uno) dei Membri o della maggioranza del Consiglio Direttivo o per iniziativa del Presidente. Nella richiesta di convocazione i richiedenti dovranno specificare i punti che vogliono siano inseriti all’Ordine del giorno.

8.7. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà dei Delegati. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che il presente Statuto richieda una maggioranza più elevata.

8.8. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Delegati presenti e delibera a maggioranza degli intervenuti sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, mentre l’Assemblea straordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre 1/3 (un terzo) dei Delegati e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei Delegati presenti.

8.9. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.10. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.

8.11. I verbali dell’Assemblea, redatti dal Segretario o in sua assenza da un Delegato nominato dall’Assemblea, vengono trascritti in apposito libro firmato da chi ha presieduto la riunione e da chi l’ha verbalizzata, in libera visione a tutti gli associati Membri.

TITOLO IX : CONSIGLIO DIRETTIVO

  1. Il Consiglio Direttivo è costituito dai Presidenti o dai Vice Presidenti delle associazioni iscritte alla federazione come Membri più il Presidente di FEDER.P.ED. 

9.1 I membri del consiglio direttivo assumono automaticamente la carica di vice presidente, tra questi viene scelto un vicepresidente vicario.

9.2. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 (tre) volte all’anno (anche con sistemi di teleconferenza) e:

  • promuove ed attua le attività di FEDER.P.ED. in conformità alle decisioni dell’Assemblea;
  • nomina coloro che rappresenteranno FEDER.P.ED. in seno ad altre federazioni, enti, organismi e associazioni di cui FEDER.P.ED farà parte;
  • istituisce le commissioni di lavoro, permanenti e non, in seno a FEDER.P.ED;
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività della Federazione, il rendiconto consuntivo e preventivo. 
  • compie tutti gli atti necessari al raggiungimento delle finalità del presente Statuto e alla esecuzione delle delibere assembleari.

9.3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione i quali, tuttavia, possono essere delegati anche a singoli componenti.

9.4. Alla prima riunione di insediamento il Consiglio Direttivo nomina il Segretario e il Tesoriere (se questi vengono nominati esternamente al consiglio Direttivo non avranno diritto di voto).

9.5. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente; sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento con l’obbligo di riferire alla prima riunione del Consiglio Direttivo e possono, anche disgiuntamente su delega diretta del Presidente, firmare gli accordi a contenuto non patrimoniale.

9.6. Il Segretario predispone i verbali del Consiglio Direttivo e delle assemblee da sottoporre all’approvazione dei medesimi organi.

9.7. Il Tesoriere provvede ad incassare le quote associative, predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale e relaziona sull’andamento economico al Consiglio Direttivo. Può essere delegato ai pagamenti e a intrattenere i rapporti bancari.

9.8. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se vi partecipano la maggioranza dei componenti e se sono prese a maggioranza assoluta dei partecipanti. È possibile la delega scritta del voto ad un altro componente del Consiglio Direttivo.

9.9. Qualora Segretario o Tesoriere siano decaduti o dimissionari verranno riassegnati dal Consiglio Direttivo.  

9.10. Qualora, durante il mandato biennale del Consiglio Direttivo, si iscrivano alla federazione nuovi Membri, il loro Presidente o Vice Presidente entra a far parte del Consiglio Direttivo della Federazione come Vicepresidente. 

TITOLO X : PRESIDENTE

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Egli rappresenta ad ogni effetto la Federazione e sottoscrive con la sua firma per essa.

10.1 Deve essere iscritto ad almeno una associazione professionale Membro ma non può avere cariche all’interno delle stesse, in caso di elezione deve dimettersi nell’arco di 3(tre) mesi da eventuali cariche in corso.

10.2 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei ¾ (tre quarti).

10.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

10.4 Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.

10.5 I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

10.6. Qualora il Presidente sia decaduto o dimissionario la stessa carica viene riassegnata provvisoriamente al Vicepresidente vicario fino alla successiva Assemblea da convocarsi entro 3(tre) mesi. Nelle more del procedimento di nuova nomina del Presidente, avrà gli stessi poteri di cui al punto  9.4.

TITOLO XI : COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da un numero di membri pari al numero delle associazioni che compongono la FEDERAZIONE e resta in carica 4 (quattro) anni. Ogni associazione aderente alla federazione indica il nominativo di un proprio Delegato. 

11.1. I suoi membri, su invito del Presidente della federazione, possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Consiglio Direttivo.

11.2. Il Collegio dei Probiviri si esprime “pro bono pacis” su tutte le controversie che sorgono tra: la federazione e i singoli Membri, tra i Membri e tra gli organi della federazione.

11.3. Le decisioni che è chiamato a prendere il Collegio dei Probiviri sono inappellabili e vincolanti tra le parti.

11.4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta del suo Presidente o su richiesta di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, mediante avviso da inviarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

11.5. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti.

11.5.1. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.

11.5.2. In caso di assenza non giustificata da parte di un componente a due riunioni consecutive del Collegio dei Probiviri, il Presidente di FEDER.P.ED., d’ufficio o su segnalazione di uno o più componenti lo stesso Collegio dei Probiviri, assunte le necessarie informazioni, riferisce al Consiglio Direttivo, il quale dichiara decaduto il componente risultato assente.

11.5.3. In caso di dimissioni e/o decadenza il posto resta vacante fino alla nuova nomina del nuovo componente del Collegio.

11.6. Alla prima riunione di insediamento il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente.

11.7. Qualora, durante il mandato quadriennale del Collegio dei Probiviri, si iscrivano alla federazione nuovi Membri, un loro Delegato entra a far parte del Collegio dei Probiviri come componente. Tale nomina dovrà essere ratificata dalla prima assemblea Consiglio Direttivo utile.

11.8. Le modalità operative del Collegio dei Probiviri sono definite dal Regolamento Interno.

TITOLO XII : COMMISSIONI

  1. Il Consiglio Direttivo, anche ai fini di perseguire gli scopi statutari, può istituire Commissioni di lavoro temporanee o permanenti con modalità definite dal Regolamento Interno.

TITOLO XIII : RISORSE ECONOMICHE

  1. Le risorse economiche della federazione sono costituite da: quote associative, donazioni, interessi ed eventuali avanzi di iniziative.

13.1. Ciascun Membro deve pagare una quota associativa annuale secondo l’ammontare, le modalità e le scadenze stabilite dal Consiglio Direttivo.

13.2. Il Consiglio Direttivo stabilisce l’ammontare della quota sociale entro il mese di dicembre dell’anno precedente.

13.3. FEDER.P.ED. utilizza le proprie risorse economiche per coprire: la quota di adesione alle Associazioni Europee e Internazionali cui aderisce, le spese generali di gestione della federazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo.

13.4. La Federazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO XIV :MODIFICHE DEGLI STATUTI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE

  1. Le modifiche allo Statuto di un Membro associato a FEDER.P.ED. devono essere preventivamente trasmesse al Consiglio Direttivo di FEDER.P.ED., che ne verifica la compatibilità con lo Statuto e con i principi ispiratori di FEDER.P.ED..

14.1. Nel caso in cui il Membro non si conformi a eventuali rilievi e modifiche proposte dal Consiglio Direttivo, lo stesso può essere espulso dalla Federazione.

14.2. Il Consiglio Direttivo può richiedere ai Membri associati l’apporto di modifiche o integrazioni ai loro Statuti, al fine di renderli omogenei ed uniformi, o anche per adeguarli alle eventuali mutazioni, intervenute o previste, della realtà economica, giuridica e organizzativa della professione. Il mancato adeguamento alle modifiche proposte comporta la decadenza dallo status di Membro della federazione.

14.3 I Membri associati hanno tempo 12 (dodici) mesi per apportare le modifiche richieste dalla federazione.

TITOLO XV : SCIOGLIMENTO

  1. Lo scioglimento della Federazione può essere deliberato da una Assemblea straordinaria che sia stata convocata specificamente per questo scopo. La decisione deve essere assunta con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei Delegati. In caso di scioglimento, l’Assemblea nomina uno o più commissari incaricati della liquidazione dei beni, in conformità della Legge.

TITOLO XVI . ALTRE DISPOSIZIONI

  1. L’esercizio finanziario termina al 31 dicembre di ogni anno.

16.1. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa ad altra associazione con finalità analoga o a fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

16.2. Il presente Statuto è finalizzato a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative nonché l’effettività del rapporto medesimo; è espressamente esclusa la temporaneità alla vita associativa.

16.3. La quota associativa non è rivalutabile ed è intrasmissibile sia per atto fra vivi che a causa di morte.

TITOLO XVII :NORME TRANSITORIE

  1. Il Consiglio Direttivo, entro 12 (dodici) mesi dal suo primo insediamento, redige il Regolamento Interno che deve essere ratificato dall’Assemblea degli associati Membri entro e non oltre i successivi 12 (dodici) mesi.

17.1. Il Consiglio Direttivo, entro 12 (dodici) mesi dal suo primo insediamento, redige il Codice Deontologico che deve essere ratificato dall’Assemblea degli associati Membri entro e non oltre i successivi 12 (dodici) mesi.

17.2 Per tutto ciò che non è previsto dal presente statuto si fa riferimento al Regolamento Interno, al Codice Deontologico al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.